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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.89.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.89.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

Art. 27-ter.

(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
  3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo start-up di cui al comma 10-bis e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 10-ter e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese.
  4. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 1009, n. 18 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere il seguente:
  «7-bis. sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

  5. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali fino ad un massimo di mille pagine.
  6. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971.
  7. All'onere derivante dei commi 5 e 6 pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.