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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.75.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.75.
inammissibile

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
   b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
  10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
  10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
   a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
   b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».

ident. 4.76.4.77.4.78.4.79.