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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.120.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.120.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I costi di ricerca e sviluppo, sostenuti nell'anno 2015 iscritti nell'attivo di bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili possono essere dedotti, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 108, comma 1 e 109, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, in un'unica soluzione nell'esercizio di sostenimento. La disposizione del precedente comma si applica nel limite di spesa di 40 milioni di euro, fermo restando l'applicazione delle regole ordinarie di deducibilità per i costi sostenuti nei precedenti periodi d'imposta.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.