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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.108.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.108.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti parole: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
   b) al comma 16, sono cancellate le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;
   c) dopo il comma 16, è inserito il seguente comma:
  16-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative e di incubatori certificati sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni, sottoscritti con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
  11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
  «7-bis) per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».

ident. 4.109.4.113.