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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.107.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.107.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi;»;
   b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno»;
   c) all'articolo 26, dopo il comma 8 e aggiunto il seguente:
  «9. Ai soci delle start-up innovative, di cui al comma 2 dell'articolo 25, tenuti per tale motivo all'iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 77 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale la società partecipata perde i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 25».

ident. 4.105.4.106.