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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.103.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.103.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi»;
   b) all'articolo 25, comma 2, lettera e) è premesso il seguente periodo: «e) nel caso di start-up innovativa che eserciti le attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
   c) all'articolo 25, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di tre anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti»;
   d) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno».

  11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis lettere a), b), c) e d) si provvede mediante riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 4.104.