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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo venture capital per l'industria).

  1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
   a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
   b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
   c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
   d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
   e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

  2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
  3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
  4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione del presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.