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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.015.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).

  1. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-sexies.(Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
  2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
  3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».

ident. 4.06.