Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contrasto alla contraffazione).
1. Al comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo, sono soppresse le parole: ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.