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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

  1. Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 350 del 2003 è sostituito dal seguente:
  49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento dei consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 517-quater del codice penale.