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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è soppressa.
  2. Le funzioni attribuite all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2015 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate ai sensi dell'articolo 22, comma 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, co-presieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, Rete impresa, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.
  4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Agenzia da trasferire al Ministero dello sviluppo economico o su base volontaria alla SACE S.p.a. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.