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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Gli istituti bancari e e sostituire le parole: adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, con le seguenti: effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti.