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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In attuazione cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento situati nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, in caso di richiesta del cliente di trasferire un conto di pagamento o un conto corrente presso altro istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento anch'esso situato nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, adottano e concludono la procedura di trasferimento entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.