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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Articolo 2-bis. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
   a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento;
   b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
   c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
   d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire;
   e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.