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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.98.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.98.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il tre per cento del capitale sociale.