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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.8.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. L'ammontare dei crediti deteriorati della banca popolare non può superare la metà del totale dei suoi impieghi risultanti dai dati di bilancio.