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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.348.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.348.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Divieto di operazioni speculative). – 1. In nessun caso le banche popolari possono porre in essere operazioni meramente speculative».