Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) capoverso 2-bis aggiungere dopo le parole: «L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro», le seguenti: «se quotata ovvero il limite previsto dall'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater»;
b) alla lettera b) capoverso 2-ter sostituire le parole: «in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
c) alla lettera b) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto voto».