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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.325.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.325.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a)
all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
  2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
   b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».