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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.317.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.317.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
  2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, non può essere in ogni caso limitato, neanche in deroga a norme di legge, seppur ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia non può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi».