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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.241.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.241.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 2-quater, inserire, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 30 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.