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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.227.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.227.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Lo statuto delle banche di cui al comma 2-ter può prevedere, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di trasformazione, a coloro i quali risultavano soci della banca popolare oggetto di trasformazione alla data della delibera di trasformazione medesima, l'esercizio del diritto di voto plurimo, ai sensi dell'articolo 2351, comma quarto, del codice civile.