Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. (Trasformazioni e fusioni). – 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57».