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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.149.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.149.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:
   4) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  2-ter. L'applicazione dell'articolo 2526 del codice civile alle banche popolari è ammessa a condizione che le risorse finanziarie acquisite attraverso l'emissione di strumenti finanziari vengano destinate in misura prevalente all'esercizio del credito in favore delle seguenti categorie di soggetti:
   a) imprese non finanziarie;
   b) imprese cooperative;
   c) micro, piccole e medie imprese;
   d) famiglie produttrici;
   e) istituzioni senza scopo di lucro;
   f) professionisti e imprenditori individuali;
   g) famiglie e privati consumatori.