Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti a tutela del consumatore nel settore creditizio).
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente;
«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 3 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali».