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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.127.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.127.
inammissibile

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti a tutela del consumatore nel settore creditizio).

  1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente;
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 3 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali».