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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.113.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.113.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«  1-bis. Nelle banche in forma di società per azioni risultanti da trasformazione di banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis e 2-ter e da fusioni a cui prendono parte banche popolari di cui alle predette norme, nessuno, direttamente o indirettamente, può disporre di diritti di voto in misura eccedente il 13 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati, comunque non superiori al 15 per cento, con delibera di modifica dello statuto approvata con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, comunque non prima di 5 anni della delibera di trasformazione o fusione.
  1-ter. In sede di trasformazione o fusione di cui al comma 1-bis lo statuto della società, anche se le azioni della medesima non sono ammesse alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati, può introdurre la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127-quinquies del decreto legislativo n. 58 del 1998.
  1-quater. L'organo di amministrazione è nominato secondo il meccanismo del voto di lista; un terzo dei suoi componenti è nominato con attribuzione ad ogni socio di diritto di voto per ogni azione posseduta, con un limite massimo di n. 10.000 diritti di voto che possono essere validamente espressi. Con analogo criterio è nominato il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Presidente del Consiglio di Sorveglianza in presenza del sistema di amministrazione e di controllo dualistico.