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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.112.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.112.

  Al comma 1, lettera c), alinea «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole:
  Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate» sono sostituite dalle seguenti: «Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le operazioni di conferimento contestuali alle operazioni di cui sopra, le determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter sono deliberate;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Nelle banche in forma di società per azioni risultanti da trasformazione di banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis e 2-ter e da fusioni a cui prendono parte banche popolari di cui alle predette norme, per la durata di almeno 5 anni dalla data di efficacia della trasformazione o della fusione, nessuno direttamente o indirettamente può disporre di diritti di voto in misura eccedente il 3 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più elevati, comunque non superiori al 5 per cento.
  1-ter. Alle banche di cui al comma 1-bis si applicano, per la durata di almeno 5 anni, il comma 2, secondo e terzo periodo, 2-bis, 3 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  1-quater. In deroga a quanto previsto al comma 1-bis i limiti di voto possono essere derogati per un periodo non superiore al doppio della misura prevista dallo statuto ove vengano superati per effetto di operazioni di aggregazione.
  1-quinquies. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 104 TU 58/1998 ed i poteri dell'Autorità di Vigilanza, i limiti di voto di cui al comma 1-bis, ter, quater, possono essere aumentati o eliminati, decorso il periodo di cui al comma 1-bis, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
  1-sexies. In occasione della delibera di trasformazione o fusione di cui al comma 1-bis gli statuti, anche se la società non è ammessa a quotazione, possono introdurre la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127-quinquies TU 58/1998, con riduzione del periodo di appartenenza delle azioni necessario per l'attribuzione del voto maggiorato stesso ad almeno 18 mesi a partire dal sesto mese antecedente l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015.
  1-septies. Gli statuti delle banche di cui al comma 1-bis prevedono, per un periodo di almeno sei anni, il voto per lista con attribuzione proporzionale dei seggi e premio non maggiore al 20 per cento arrotondato per eccesso alla lista che ottenga il maggior numero di voti, ferma ogni altra disposizione applicabile»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «2-bis e 2-ter» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis».