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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.104.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.104.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».