Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le banche popolari possono determinare nei propri atti costitutivi o nei propri statuti forme e modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché dei piccoli azionisti dipendenti, negli organismi di sorveglianza.