stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8-ter.501. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
8-ter.501.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8-ter. – (Intervento del Fondo di garanzia a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA). – 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. A tal fine, l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non deve avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario. La richiesta di garanzia deve essere corredata da conforme dichiarazione da parte del soggetto finanziatore, pena l'inammissibilità della stessa. Ai fini della determinazione dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da effettuare a fronte delle garanzie concesse, alla richiesta di garanzia deve comunque essere allegata copia degli ultimi due bilanci approvati dell'impresa beneficiaria. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera».