Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».