Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le crisi di aziende in crisi al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle start-up e dalle «PMI innovative» introdotte dal presente articolo.