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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.0502. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
4.0502.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2020.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
  3. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.