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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.267. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
1.267.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-ter.1. Le banche popolari trasformate in società per azioni devono impiegare, in ragione d'anno, una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2,5 per cento.