Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 119 e 125 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. – Comunicazioni alla clientela)
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale, ed in particolare le informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria del cliente, sono trasmesse anche ai soggetti terzi obbligati in qualità di garanti o fideiussori ovvero vincolati ad altro titolo all'andamento del rapporto contrattuale»;
b) all'articolo 125, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale, ed in particolare le informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria del cliente, sono trasmesse anche ai soggetti terzi obbligati in qualità di garanti o fideiussori ovvero vincolati ad altro titolo all'andamento del rapporto contrattuale».