Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:
«In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore in conseguenza del mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto altresì a indennizzare il cliente della perdita subita nel termine massimo di trenta giorni.».