Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
2-ter.1. In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato, per un periodo non superiore a cinque anni dalla delibera di trasformazione, ad una misura massima non inferiore al 5 per cento del capitale sociale.