Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di legge vigenti, la rappresentanza deve essere conferita unicamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. Non sono ammesse procure generali.