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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.117. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
1.117.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun, titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.