Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Anagrafe degli iscritti).
1. Il partito o il movimento politico istituisce un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione o dominio del sito internet del partito o del movimento politico.
2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed è aggiornata mensilmente.
3. L'iscrizione nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito o del movimento politico.
4. Ogni iscritto ha il diritto di accedere all'anagrafe degli iscritti stessi.