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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i partiti politici).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
   a) disciplina in materia di partiti politici e di attività politica;
   b) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche con riguardo alle disposizioni sulla regolamentazione della comunicazione politica;
   c) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
   d) obblighi in materia di trasparenza;
   e) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
   b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
   c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

  3. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.