Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.