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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.75. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
6.75.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.