Sostituire il comma 7 con il seguente’.
7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 2, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 4 e 5. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.