Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, entro il 15 febbraio ed il 15 luglio di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1.
1-ter. In caso di violazione dei commi 1 e 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
1-quater. Nel caso in cui i dati dell'elenco di cui al comma 1 risultino incompleti o non corrispondenti al vero la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.