Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è richiesta la delibera dell'organo sociale competente qualora il versamento delle somme sia eseguito secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.»
b) al comma 3, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» aggiungere le seguenti: «ovvero senza che sia garantita la tracciabilità dell'operazione ai sensi di quanto disposto dal secondo comma,».