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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
6.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
  2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.