Aggiungere, in fine, i seguente commi:
3. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati pubblicano, entro il 15 luglio di ogni anno, nella sezione «Trasparenza» del proprio sito internet l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti internet che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato. Tale elenco è altresì trasmesso alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
4. In caso di violazione del comma 3, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.