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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere lo svolgimento delle elezioni primarie quale facoltà per i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro dei partiti politici;
   b) prevedere che le elezioni primarie si svolgano a livello di collegio plurinominale;
   c) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, movimento o gruppo politico organizzato iscritto nel registro può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;
   d) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
   e) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   f) prevedere che tutte le elezioni primarie si svolgano nel medesimo giorno;
   g) prevedere misure per assicurare l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica e garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52, aventi tale finalità;
   h) stabilire, per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior numero di voti sia nominato capolista nel collegio e che gli altri candidati seguano nella lista secondo la graduatoria dei voti;
   i) prevedere che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
   l) provvedere all'istituzione di un fondo per la copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.