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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
3.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando il soggetto che ne ha la titolarità»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  il Ministero dell'interno trasmette tempestivamente copia dello statuto, depositata unitamente al contrassegno ai sensi del primo comma, alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che verifica la sussistenza nello statuto dei seguenti requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste:
   1) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;
   2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;
   3) le modalità di selezione delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati;
   4) l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

  Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, i relativi partiti e gruppi politici organizzati devono presentare contestualmente ai loro statuti anche una dichiarazione congiunta nella quale sono indicate le modalità di selezione delle candidature comuni. Il Ministero dell'interno trasmette anche tali dichiarazioni alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici per la relativa verifica.
  La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici effettua le verifiche previste ai commi ottavo e nono entro 48 ore e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno»;
   b) all'articolo 16:
    1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i medesimi termini comunica altresì l'esito della verifica di cui all'articolo 14 relativa alla sussistenza dei requisiti minimi di trasparenza nello statuto»;
    2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici abbia rilevato che i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a modificarlo o a integrarlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
    3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a modificare o a integrare i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto ai sensi dell'articolo 14»;
    4) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e gruppo politico organizzato che depositi congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 14. In tale ipotesi, ove lo statuto di uno o più partiti o movimenti politici sia stato ritenuto non conforme ai predetti obblighi, gli altri sono tenuti a rendere una comunicazione entro le successive 24 ore al Ministero dell'interno con cui dichiarano che intendono comunque presentare la lista»;
   c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o movimenti politici organizzati nel caso in cui i requisiti minimi di trasparenza nello statuto non siano risultati conformi alle disposizioni dell'articolo 14».